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Per molti artisti e musicisti ecco una notizia importante
a proposito dell’enpals ecco l’articolo apparso su l’adige di sabato 24 maggio 2003 che riguarda un importante sentenza del giudice del lavoro di trento sull’agibilità enpals.
l’originale dell’articolo firmato dal giornalista nicola guarnieri si può reperire sul sito del quotidiano l’adige: www.ladige.it
la parola enpals, per i numerosi musicisti appassionati di tutta la provincia, evoca qualcosa di spiacevole. l’agibilità, infatti, è richiesta per poter suonare in pubblico. e pensare che si tratta di una norma istituita ancora al tempo del fascismo per garantire ai musicanti

che giravano per le piazze italiane una sorta di cassa di previdenza. in pratica, versando all’enpals una percentuale sul compenso ricevuto per l’esibizione, ci si pagava la futura pensione. orbene, i tempi sono cambiati e per anni quella voce insidiosa (al giorno d’oggi, tolti i big delle hit parade, sono migliaia le band che suonano per diletto e non guadagnano certo cifre da capogiro) è rimasta nel cassetto, coperta dalla polvere.la solerzia di alcuni funzionari pubblici, però, ha tolto la polverosa cortina e ha riportato in auge lo spauracchio. morale: chi vuole esibirsi in concerto in un pub o in una sagra rischia di vedersi comminare una sanzione perché privo di agibilità enpals. questa premessa era d’obbligo per introdurre una sentenza del giudice del lavoro michele maria benini che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad una trentina di musicisti, «rei» di essere professionisti e di aver suonato a sagre e in alcuni locali. a dare il «la» alla causa, dunque, è stata la solerzia dei fun-zionari del servizio lavoro della provincia autonoma di trento che il 28 novembre 2000 inviò un’ingiunzione di pagamento alla ditta «produzioni cipiesse» di brescia, azienda che fornisce impianti luce e service audio. motivo? aver fatto esibire gruppi musicali sprovvisti di agi-bilità enpals pur essendo lavoratori dello spettacolo. il titolare avrebbe dovuto pagare quasi undici milioni di vecchie lire. il condizionale, però, è d’obbligo visto che il multato ha presentato ricorso al giudice del lavoro e l’ha vinto. le band – che, tra il giugno 1996 e il settembre 1997, hanno allietato feste campestri o semplicemente serate rock nei vari locali che offrono spettacoli dal vivo – erano tutte iscritte all’amad, un’associazione che garantiva per loro l’iscrizione all’enpals. secondo la provincia, però, si trattava di professionisti. nel corso delle varie udienze, però, i musicisti hanno tutti riferito di avere altri lavori e certo di non campare con i soli strumenti. i soldi ricevuti dai gestori dei pub, infatti, erano semplicemente rimborsi spese e quote pasto. in quanto alla «cipiesse», è emerso chiaramente che la società forniva solo gli impianti e nulla più e le fatture che emetteva a baristi e organizzatori delle sagre erano proprio per il nolo di service e luci. il giudice ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento del servizio lavoro della pat. «i lavoratori dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l’enpals scrive il magistrato in sentenza sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli».tutti gli altri, e qui il giudice è molto chiaro, sono «musicisti dilettanti, persone che,unicamente per diletto, si offrono occasionalmente per suonare in un locale o in una manifestazione. si tratta quindi di persone per le quali suonare èun’occupazione saltuaria». a conferma di ciò, il dottor benini sottolinea il numero esiguo di concerti mensili. il giudice va oltre: «fanno bene ad avere un’altra occupazione questi suonatori, dato che l’attività di musicista non permetterebbe loro di vivere». il servizio lavoro, dunque, ha sbagliato. «equivoca – spiega il giudice – anche sul fatto che alcuni lavoratori non potrebbero essere considerati dilettanti puri e semplici in quanto insegnanti di musica. un conto infatti è la bravura del musicista, un conto che la persona debba essere considerata dilettante per il fatto di svolgere un’attività di tipo occasionale e non professionale».